IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,
n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24
settembre  1999,  espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti
normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000  di  delega  di  funzioni  per  i  Servizi tecnici nazionali, ad
esclusione  del  Servizio  sismico nazionale e del Servizio nazionale
dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di
competenza  degli  uffici  del  Dipartimento  per  i  servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari
Amministrativi,  Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e
Mareografico  Nazionale  e  relative  sedi  periferiche) che verranno
tutti di seguito indicati con il termine "Dipartimento".
  2. I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi
con  un  provvedimento  espresso  nel  termine stabilito, per ciascun
procedimento,  nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio,
che  costituiscono  parte  integrante  del presente regolamento e che
contengono,   altresi',   l'indicazione   dell'organo,   dell'ufficio
competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del
procedimento  nelle  tabelle  allegate,  lo stesso si concludera' nel
termine  previsto  da  altra  fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza,  nel  termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
          Note alle premesse:
              - Per  il  titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
          veda nella nota al titolo.
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti   materie  di  competenza  del  Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - La  legge  18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per
          il  riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del
          suolo"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
          25 maggio 1989, supplemento ordinario
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          1991,   n.   85,   recante:   "Regolamento  concernente  la
          riorganizzazione  ed  il  potenziamento dei servizi tecnici
          nazionali  geologico, idrografico e mareografico, sismico e
          dighe   nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
          n.  183",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
          18 marzo 1991.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile
          1993,   n.   106,   recante:  "Regolamento  concernente  la
          riorganizzazione  ed  il  potenziamento dei servizi tecnici
          nazionali  nell'ambito  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
          n.  183",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
          10 aprile 1993.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          3 agosto  1995,  recante: "Rideterminazione delle dotazioni
          organiche  delle  qualifiche  dirigenziali e funzionali dei
          servizi  tecnici  nazionali  della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          245 del 19 ottobre 1995.
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "      Razionalizzazione      dell'organizzazione     delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, reca:
          "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di
          rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 maggio  2000, recante: "Delega di funzioni del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri in materia di servizi tecnici
          nazionali  al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 114 del 18 maggio
          2000.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
          241/1990:
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4.  Le  determinazioni  adottate  ai sensi del comma 2,
          sono  rese  pubbliche  secondo  quanto previsto dai singoli
          ordinamenti".